bigbag rifiuti Benecco - bigbag rifiuti Bussaga - bigbag rifiuti Caderusso - bigbag rifiuti Campagnola - bigbag rifiuti Casalicolo - bigbag rifiuti Corti - bigbag rifiuti Fostaga - bigbag rifiuti Gavardo - bigbag rifiuti Gavardo - Centro - bigbag rifiuti Limone - bigbag rifiuti Magno - bigbag rifiuti Marzatica - bigbag rifiuti Piazze - bigbag rifiuti Quarena - bigbag rifiuti San Biagio - bigbag rifiuti San Giacomo) - bigbag rifiuti Sopraponte (Borzina) - bigbag rifiuti Soprazocco (Bariaga - bigbag rifiuti Soseto)
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, si dividono in raggruppamenti. Le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: Il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggio; HP 9 'Infettivo': rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi; A determinazione dello stato fisico di un rifiuto è fondamentale ai fini dello smaltimento: è infatti definito nelle specifiche autorizzazioni (per rifiuti solidi,liquidi, semi-liquidi), così com'è previsto dai criteri normativi di ammissibilità in impianti di trattamento o discariche. D5: Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente) R6: rigenerazione degli acidi o delle basi - R7: recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti Operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto (CATEGORIA NON ANCORA ATTIVA) L'iscrizione alle categorie 2 e 3 non è più prevista dall'art. 212 del D.Lgs 152/06, come modificato dall'articolo 25 del D.Lgs. 205/2010. I produttori di rifiuti hanno l'obbligo di tenere un REGISTRO DI CARICO E SCARICO su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto, le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi