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A determinazione dello stato fisico di un rifiuto è fondamentale ai fini dello smaltimento: è infatti definito nelle specifiche autorizzazioni (per rifiuti solidi,liquidi, semi-liquidi), così com'è previsto dai criteri normativi di ammissibilità in impianti di trattamento o discariche. Le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: HP 9 'Infettivo': rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi; R6: rigenerazione degli acidi o delle basi - R7: recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti D5: Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente) Il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggio; L'iscrizione alle categorie 2 e 3 non è più prevista dall'art. 212 del D.Lgs 152/06, come modificato dall'articolo 25 del D.Lgs. 205/2010. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, si dividono in raggruppamenti. I produttori di rifiuti hanno l'obbligo di tenere un REGISTRO DI CARICO E SCARICO su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto, le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi Operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto (CATEGORIA NON ANCORA ATTIVA)