consulente rifiuti Abbiate Guazzone - consulente rifiuti Allodola - consulente rifiuti Ceppine Superiore - consulente rifiuti C.na Sanità - consulente rifiuti C.na Villafranca - consulente rifiuti Grisciola - consulente rifiuti La Costa - consulente rifiuti Ladrazza - consulente rifiuti Montechiuso - consulente rifiuti Pratolungo - consulente rifiuti Roncaccio - consulente rifiuti Scorpione - consulente rifiuti Tradate - consulente rifiuti Tradate - Centro - consulente rifiuti Villa Melzi - consulente rifiuti Villa Sopranzi
La classificazione delle attività di recupero dei rifiuti si basa, attualmente, sull'elenco delle operazioni R dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06:' HP 5 'Nocivo': rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione; La classificazione dei rifiuti è un processo che spesso richiede una fase di caratterizzazione chimica e chimico-fisica. La corretta applicazione di metodiche di campionamento eanalisi adeguate e standardizzate. Devono iscriversi all'Albo nelle categorie del trasporto le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che eccedano la quantità di Kg. 30 o l. 30 al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti (...) (art. 216 del D. Lgs. 152/2006). HP 15 'Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente ': rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali ; Tutta la carta e il cartone per scrittura e stampa e il materiale da imballaggio in carta e cartone. D1: Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica) D12: Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.) Cassoni e contenitori di rifiuti con compattatore automatizzato Diversamente, la lett. bb) dello stesso articolo definisce il 'deposito temporaneo' come un 'raggruppamento' di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi sono prodotti e nel rispetto di alcune precise condizioni.