riciclaggio rifiuti Casella - riciclaggio rifiuti Chiesanuova - riciclaggio rifiuti Dosso - riciclaggio rifiuti Fontona - riciclaggio rifiuti Fossato - riciclaggio rifiuti Gallona - riciclaggio rifiuti Ghiare - riciclaggio rifiuti Groppo - riciclaggio rifiuti Lavaggiorosso - riciclaggio rifiuti Legnaro - riciclaggio rifiuti Lerici - riciclaggio rifiuti Levanto - riciclaggio rifiuti Levanto - Centro - riciclaggio rifiuti Lizza - riciclaggio rifiuti Montale - riciclaggio rifiuti Pastine - riciclaggio rifiuti Ridarolo - riciclaggio rifiuti Vignana
Categoria: Trasporto Rifiuti cat. 1 - raccolta e trasporto di rifiuti urbani; cat. 4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi; cat. 5 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. HP 8 'Corrosivo': rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea; D4: Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.) Le sostanze o gli oggetti che derivano da attività umane o da cicli naturali, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sono definiti rifiuti. Vengono classificati secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche in rifiuti pericolosi e non pericolosi. Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi R4: riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici - R5: riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche Il regolamento CE 333/2011 del 31.03.2011, costituito da 7 articoli e 3 allegati, si occupa di rottami di ferro, acciaio, alluminio e rottami di leghe di alluminio, disciplinando come questi cessino di essere considerati rifiuti. Per perdere la qualifica di rifiuti, il regolamento prevede che i rottami dovranno avere terminato qualsiasi trattamento (taglio, frantumazione, lavaggio e disinquinamento) necessario alla loro preparazione per l'utilizzo finale presso gli impianti dedicati per l'acciaio e l'alluminio, come acciaierie, fonderie e raffinerie di alluminio. D15: Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) L'art. 183, comma 1, lett. p) definisce i sottoprodotti Compito di ciascun Consorzio è dunque quello di coordinare, organizzare e incrementare: il ritiro dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio pubblico; la raccolta dei rifiuti di imballaggi delle imprese industriali e commerciali;