rifiuti tossici Alpe del Campogino - rifiuti tossici Bonera - rifiuti tossici Bosco Valtravaglia - rifiuti tossici Casa Briccoli - rifiuti tossici Casa Compagnoni - rifiuti tossici Casa De Andrea - rifiuti tossici Case Sciarè - rifiuti tossici Cucco - rifiuti tossici Monte Sette Termini (i Bedeloni) - rifiuti tossici Montegrino Valtravaglia - rifiuti tossici Montegrino Valtravaglia - Centro - rifiuti tossici Ostino - rifiuti tossici Piana - rifiuti tossici Pianca - rifiuti tossici Pipetta - rifiuti tossici Porsù - rifiuti tossici Riviera - rifiuti tossici San Martino - rifiuti tossici Sciorbagno - rifiuti tossici Segrada - rifiuti tossici Sorti
HP 9 'Infettivo': rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi; Operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto (CATEGORIA NON ANCORA ATTIVA) I produttori di rifiuti hanno l'obbligo di tenere un REGISTRO DI CARICO E SCARICO su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto, le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi Il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggio; Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, si dividono in raggruppamenti. D5: Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente) R6: rigenerazione degli acidi o delle basi - R7: recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti L'iscrizione alle categorie 2 e 3 non è più prevista dall'art. 212 del D.Lgs 152/06, come modificato dall'articolo 25 del D.Lgs. 205/2010. Le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: A determinazione dello stato fisico di un rifiuto è fondamentale ai fini dello smaltimento: è infatti definito nelle specifiche autorizzazioni (per rifiuti solidi,liquidi, semi-liquidi), così com'è previsto dai criteri normativi di ammissibilità in impianti di trattamento o discariche.